Diritti del passeggero
Per i voli in partenza da un aeroporto dell'Unione europea, e per quelli di una compagnia europea diretti nell'Unione, vale il regolamento (CE) 261/2004. Il nome della compagnia che opera il tuo volo è sempre indicato prima dell'acquisto (regolamento (CE) 2111/2005).
Se il volo è cancellato, o non ti fanno imbarcare
Scegli fra il rimborso del biglietto entro 7 giorni e un volo alternativo; nell'attesa la compagnia ti deve pasti, bevande e, se serve, l'albergo. Spetta anche una compensazione: per la cancellazione, salvo circostanze eccezionali o preavviso adeguato; per il negato imbarco contro la tua volontà, sempre.
| Distanza del volo | Compensazione |
|---|---|
| fino a 1.500 km | 250 € |
| voli nell'Unione oltre 1.500 km, e gli altri fra 1.500 e 3.500 km | 400 € |
| oltre 3.500 km | 600 € |
Se il volo arriva in ritardo
Con un ritardo di almeno 3 ore all'arrivo la compensazione è la stessa della cancellazione (Corte di giustizia dell'Unione europea), salvo circostanze eccezionali. La compagnia ti deve assistenza (pasti, bevande, comunicazioni) con un ritardo alla partenza di almeno 2 ore fino a 1.500 km, 3 ore fra 1.500 e 3.500 km, 4 ore oltre; dopo 5 ore puoi rinunciare al volo con il rimborso.
Compagnie che non possono volare in Europa
L'Unione europea pubblica l'elenco delle compagnie aeree soggette a divieto operativo (regolamento (CE) 2111/2005): lo trovi sul sito della Commissione europea, alla voce sicurezza aerea. Noi vendiamo solo voli di compagnie che non sono in quell'elenco.
Con un pacchetto, c'è di più
Se compri un pacchetto da noi e il volo viene cancellato, rispondiamo noi dell'intero viaggio, hotel compreso, come descritto in I tuoi diritti sui pacchetti turistici. E ti aiutiamo a chiedere alla compagnia la compensazione che ti spetta.
Il testo del regolamento è su EUR-Lex; la Carta dei diritti del passeggero è sul sito dell'ENAC.
Versione 1.1, in vigore dal 30 settembre 2026.